IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Varianti urbanistiche
 
   1.  Le  varianti  urbanistiche necessarie alla realizzazione delle
strutture di vendita di cui agli articoli 26  e  27  della  legge  11
giugno 1971, n. 426 sono ammesse in ogni tempo ai sensi dell'articolo
9,  secondo  comma, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 1984,
n.  74,  e  successive  modificazioni,  e  sono  approvate  ai  sensi
dell'articolo  10,  terzo  comma,  della  stessa  legge,  qualora  la
struttura progettata sia preventivamente riconosciuta  rispondente  a
tutti i requisiti obbligatori e opzionali, richiesti dalle "Direttive
regionali  per  la  programmazione delle grandi strutture di vendita:
indicazioni  per  i  piani  commerciali  e   norme   di   urbanistica
commerciale",  emanate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
7  della  legge  regionale  9  giugno  1992,  n.  26,  in  attuazione
dell'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
   2.  L'accertamento  di  cui  al  primo comma e' fatto dalla Giunta
regionale, che delibera entro sessanta  giorni  dalla  richiesta  del
Comune,  sentito  il parere della Commissione consultiva regionale di
cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
   3. Le varianti sono redatte in conformita' alle direttive indicate
nel primo comma.